Le novità dei nuovi Decreti in materia di gestione della sicurezza antincendio
Approvati i tre decreti sulla prevenzione incendi previsti dal D.Lgs. 81/08, che sostituiranno il D.M. 10 marzo 1998
SCILLA Società Benefit S.r.l. supporta le aziende con i servizi di consulenza e formazione antincendio dedicati, guidando i Clienti nella gestione degli adempimenti ed erogando corsi di formazione e addestramento antincendio rischio basso, medio e alto.
Con i nuovi Decreti, in primis, vengono identificate le nuove denominazioni dei corsi:
- Il rischio basso verrà rinominato “livello 1“
- Il rischio medio verrà rinominato “livello 2“
- Il rischio alto verrà rinominato “livello 3“
I Decreti entreranno in vigore dal 4 ottobre 2022, esattamente un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DECRETI ANTINCENDIO IN SINTESI
- il D.M. 1/9/2021 identifica le modalità per il controllo periodico, sorveglianza di impianti e manutenzione di cui all’Allegato I del seguente Decreto; e stabilisce i criteri per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento dei compiti e delle attività, definite nell’Allegato II del seguente Decreto.
- il D.M. 2/9/2021 identifica i requisiti per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio di cui all’Allegato III del presente Decreto e definisce la periodicità per l’aggiornamento almeno quinquennale sia per gli addetti al servizio antincendio (Art. 5 del seguente Decreto) sia per i docenti (Art.6 del seguente Decreto). Le novità trattano anche una diversa nomenclatura dei livelli di rischio.
- il DM 03/09/2021 stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro. La valutazione del rischio antincendio diventa parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’Art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; il Decreto fornisce anche le modalità in cui le misure di Prevenzione Incendi dovranno essere attuate per la riduzione del rischio incendio.
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Le principali novità
Oltre alla nuova denominazione dei corsi di formazione e aggiornamento è prevista l’obbligatorietà di svolgere una parte pratica in presenza per tutti i livelli di rischio. Vengono ridefiniti i requisiti per i docenti per svolgere le parti pratiche e teoriche dei corsi di formazione antincendio.
La valutazione del rischio incendio dovrà essere aggiornata tenendo conto dell’Art. 29 del D.lgs 81/08 e s.m.i. (ogni qualvolta si presenti una modifica del processo produttivo o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di infortuni significativi, ecc.).
Il RSPP deve essere in possesso di una adeguata formazione in materia antincendio e conoscere i principi previsti dalla legislazione (D.M. 3/9/2021), per collaborare con il DL nella valutazione del rischio incendio di cui all’art. 17 e 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. in modo tale da poter svolgere correttamente il suo ruolo.
Il cambiamento avviene anche per i controlli che dovranno effettuare i tecnici manutentori qualificati con conseguente mutamento della loro qualificazione e per i docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato.
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