“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”

Entrerà in vigore il 29 Ottobre del 2022

SCILLA Società Benefit S.r.l. supporta le aziende nella sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro attuando la valutazione di tutti i rischi comprendendo il rischio incendio. Il nuovo D.M. definisce la valutazione del rischio incendio per i luoghi di lavoro aventi rischio basso che dovrà comprendere:

  • individuazione dei pericoli d’incendio;
  • descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al Rischio d’Incendio
  • individuazione dei beni esposti al Rischio d’Incendio
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Le principali novità 

Il DM 03/09/2021 è valido per tutti i luoghi di lavoro ad esclusione dei cantieri e introduce un metodo per semplificare la progettazione della sicurezza antincendio per le organizzazioni aventi rischio basso.

Per questo tipo di attività deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro comprendendo i seguenti elementi:

  1. individuazione dei pericoli d’incendio
  2. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti
  3. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  4. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  5. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  6. individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Il presente D.M. contiene 5 articoli e 1 allegato:

Allegato I (art.3 comma 2) – CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZ ANTINCENDIO PER LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO. 

Aggiornamento DVR antincendio

Il Documento della Valutazione dei Rischi va aggiornato in seguito a modifiche significative di cui all’art. 29 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Si può fare riferimento all’Allegato IV del D.M. 7 Agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, […].

Sono quindi considerate significative:

  • Variazioni delle sostanze o miscele pericolose contenute nell’attività, significative ai fini della sicurezza antincendio.
  • Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.
  • Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici, dell’attività significativi ai fini della sicurezza antincendio.
  • Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio.
  • Modifica delle misure di protezione per le persone.

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