Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio, del decreto n.59/2023 del 4 aprile del MASE inerente il nuovo Regolamento sulla tracciabilità dei rifiuti, scattano i 15 giorni di ‘vacanza’ prima dell’entrata in vigore del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), che sostituisce il ‘vecchio’ SISTRI.

Il provvedimento, infatti, entrera’ in vigore dal 15 giugno 2023 e disciplinerà:

– l’organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti, disponendo i modelli ed i formati relativi al registro cronologico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli artt.190 e 193 del d.lgs.152/2006 (Testo Unico Ambiente) con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
– relativi adempimenti da parte dei soggetti aderenti;
– le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui sopra;
– le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
– le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’art.188-bis, comma 4, lettera h), del d.lgs. 152/2006.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica:

a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all’art.189, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Concludendo, il decreto specifica che, fino alla data di iscrizione al RENTRI, sarà possibile utilizzare il formulario su carta, prodotto tramite stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti, con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva.

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