RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE: le nuove regole in vigore a partire dal 26/06/2023.

Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per presentare eventuali osservazioni e integrazioni alla bozza di legge. Il nuovo Dpr andrà a recepire il Regolamento UE 2020/741 e a stabilire regole per il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui, civili e industriali a partire dal 26 Giugno 2023 su tutti i 27 Stati della UE, andando ad abrogare il Dm 185/2003. In particolare saranno definiti:

  • modalità di richiesta a produrre e consegnare acque affinate;
  • le modalità di elaborazione del Piano di gestione del rischio, che è condizione per l’autorizzazione, con l’obiettivo di garantire la gestione proattiva e sicura delle acque reflue affinate, senza rischio per salute umana, animale e senza rischio ambientale;
  • gli obblighi dei gestori degli impianti e i loro rapporti con i gestori della distribuzione;
  • parametri chimico-fisici di qualità da rispettare, in conformità ai controlli e agli usi. Ad esempio il luogo di utilizzo, l’impianto o gli impianti di affinamento e il volume annuo stimato delle acque affinate da produrre;
  • le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di monitoraggio.

Sono in ogni caso esclusi i reflui industriali presso lo stesso stabilimento che li ha prodotti sottoposto ad AIA o AUA.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 riportate nel Decreto Lavoro

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 48/2023, chiamato “Decreto Lavoro” con validità di 60 giorni salvo conversione in Legge da parte del Parlamento. Di seguito alcune delle modifiche che sono state apportate al D.Lgs. 81/2008:

  • la nomina del medico competente deve avvenire quando all’interno dell’azienda sono presenti uno o più rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria e quando la valutazione dei rischi conferma la necessità di sorveglianza sanitaria;
  • l’obbligo, da parte del MC, di chiedere al lavoratore che cambia azienda di fornire copia della sua cartella sanitaria rilasciata dall’azienda precedente al momento delle dimissioni;
  • se il medico competente nominato è soggetto a impedimenti per l’adempimento dei suoi obblighi, può nominare un sostituto temporaneo;
  • il Governo prevede che siano inserite anche le modalità per il monitoraggio e controllo della formazione sia da parte dei soggetti erogatori, sia da parte dei destinatari;
  • per la verifica delle attrezzature, ci si può avvalere del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

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